Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001
Art. 15 — Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste
All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea";
- b)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3".
Testo vigente dal 26 marzo 2002
