Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione e' inserito il seguente: "I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".

Testo vigente dal 26 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39~art48 · fonte su Normattiva