Art. 7 — Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici)
All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".
Testo vigente dal 26 marzo 2002
