Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002

Art. 12 — Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187

Il Governo e' autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:

  • a)prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilita' non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
  • b)stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, cosi' come il termine per il consumo.

Testo vigente dal 7 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-03;14~art12 · fonte su Normattiva