Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002
Art. 12 — Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187
Il Governo e' autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:
- a)prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilita' non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
- b)stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, cosi' come il termine per il consumo.
Testo vigente dal 7 febbraio 2003
