Art. 27 — Procedura per il recupero degli aiuti di Stato Dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002
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In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero ((degli aiuti equivalenti alle)) imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Il recupero ((degli aiuti di cui al comma 1)) e' eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione ((delle entrate dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell'interno)). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del decreto di cui al comma 6)), gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi ((al Ministero dell'interno nonche')) alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione e' stato fruito, con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e' presentato anche in caso di autoliquidazione negativa. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1 ((, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6)). ((Il Ministero dell'interno, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione,)) entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al ((comma 6)), alla notifica di avvisi ((...)) contenenti la determinazione ((degli aiuti)) corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione e' applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria ((e di ogni altra specie)) comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. ((Gli aiuti dovuti)) sono riscosse secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, ((degli aiuti corrisposti)) ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui al comma 1. Con provvedimento ((dirigenziale del Ministero dell'interno, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,)) sono stabilite le modalita' applicative delle presenti disposizioni. ((Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai principi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei principi costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parita' di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate; riconoscimento della estraneita' al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attivita' non concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalita' dei contribuenti nei periodi d'imposta di fruizione delle agevolazioni, anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere.)) Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale e' impignorabile. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le modalita' per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il recupero e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute. Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Alle societa' che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e' applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2006 al 12 aprile 2007
