Art. 12 — Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne' produrre vini Chianti DOCG".
Testo vigente dal 14 luglio 2009
