Art. 10 — Qualità delle acque destinate al consumo umano
All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori». E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Testo vigente dal 2 gennaio 2012
