All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori». E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Testo vigente dal 2 gennaio 2012

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urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217~art10 · fonte su Normattiva