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I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunita' europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

Testo in vigore dal 7 maggio 1998 al 4 febbraio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art14 · fonte su Normattiva