In attuazione della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: "non idonei al consumo umano diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati al consumo umano diretto";
  • b)all'articolo 17 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonche' da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.";
  • c)il comma 4 dell'articolo 17 e' sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.";
  • d)dopo il comma 4 dell'articolo 17 e' inserito il seguente: "4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non da' comunicazione al Ministero della sanita' ed alla competente unita' sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque sospendere l'attivita'. In caso di prosecuzione dell'attivita' si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.".

Testo vigente dal 7 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art55 · fonte su Normattiva