Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997

Art. 19 — Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante)

L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:

  • a)applicare una marcatura fiscale, in conformita' alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;
  • b)prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanita' pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purche' siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;
  • c)adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
  • d)prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanita' delle proprieta' tossicologiche e delle modalita' di impiego delle sostanze marcanti.

Testo vigente dal 7 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art19 · fonte su Normattiva