L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' rilasciata dalla regione o dall'autorita' da essa delegata. Restano validi gli atti istruttori gia' compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali.

Testo vigente dal 7 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art57 · fonte su Normattiva