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In deroga all'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, numero 181, il Ministero dei lavori pubblici, nel limite della spesa autorizzata con detto articolo 6 e successive modificazioni, e' autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale ivi compresi la rettifica e l'ammodernamento anche delle strade gia' classificate provinciali prima dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, numero 126, e delle strade che saranno classificate provinciali successivamente e che non sono incluse nei piani di cui all'articolo 16 della stessa legge. A tali strade sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, a 21 aprile 162, n. 181.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;31~art1 · fonte del testo