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A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ferme restando in ogni altra parte le disposizioni concernenti la sistemazione di strade provinciali previste dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181, e successive modificazioni, i Provveditori alle opere pubbliche, in attuazione dei piani deliberati dal Ministero, approvano i progetti d'importo non superiore a lire 200.000.000 e concedono il contributo stabilito assumendo l'impegno relativo. Ai provveditori alle opere pubbliche sono demandate le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici dalle citate leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, in materia di gestione e di vigilanza sulla progettazione, sull'appalto e sull'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo. I fondi necessari per la concessione dei contributi cui al presente articolo sono iscritti nello stato di visione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto dei fondi stessi tra gli organi decentrati da effettuarsi dal Ministro per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
