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La spesa di lire 16.432 milioni, derivante dall'articolo 1 lettera a) della presente legge, verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1969 e di lire 4.432 milioni per l'anno finanziario 1970. All'onere di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968 si fara' fronte con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti ai capitoli n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascuno degli indicati anni finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'onere relativo alle sovvenzioni di esercizio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge gravera', alle rispettive decorrenze, sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile concernenti le sovvenzioni di esercizio di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Testo in vigore dal 23 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;187~art5 · fonte del testo