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Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato, per le sovvenzioni da accordarsi per le ferrovie esercitate dalla Societa' per le ferrovie complementari della Sardegna e dalla Societa' per le strade ferrate sarde, sulla base delle valutazioni contenute nel voto 26 novembre 1960, n. 188/A, della Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge predetta:
- a)a lire 2.607.724 a chilometro, pari ad annue lire 2.178.109.000 per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1958;
- b)a lire 3.377.719 a chilometro, pari ad annue lire 2.821.250.000 per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963 data di ultimazione delle opere di ammodernamento. La sovvenzione di cui alla lettera b) del presente articolo sara' assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1955, n. 237.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008
