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I programmi ed i progetti di ammodernamento e potenziamento nonche' le eventuali varianti saranno approvati con decreti del Ministro per i trasporti su parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro per i trasporti provvede con propri decreti a disciplinare l'esecuzione delle opere e delle forniture da parte della societa' concessionaria, nonche' i relativi pagamenti e la revisione prezzi. Con i predetti decreti sono dichiarate la pubblica utilita', l'indifferibilita' e l'urgenza delle opere previste.

Testo in vigore dal 13 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-16;86~art2 · fonte del testo