Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le opere e il materiale mobile della ferrovia Alifana saranno acquisiti in proprieta' dallo Stato, in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario dello Stato disposto dalla presente legge e saranno lasciati in uso gratuito alla societa' concessionaria, che ne curera' la perfetta conservazione anche con i necessari interventi di straordinaria manutenzione, provvedendo a proprie spese alle reintegrazioni in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a cause di forza maggiore. All'uopo il Ministero dei trasporti provvedera', d'intesa con la societa' concessionaria, all'individuazione delle opere costituenti la ferrovia Alifana e le sue dipendenze nonche' delle unita' di materiale rotabile e di esercizio che s'intenderanno acquisite, interamente o per una quota determinata, in proprieta' dallo Stato. Qualora l'onere per l'ammodernamento sopportato dalla societa' concessionaria superi il 20 per cento dell'importo stabilito con la presente legge, la scadenza della concessione potra' essere prorogata sino a 25 anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di cui alla presente legge. Le indennita' ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti alla societa' concessionaria alla fine della concessione, saranno liquidati, per le diverse categorie di opere, nella stessa misura e con le stesse modalita' previste dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed in particolare come indicato dall'articolo 9 di tale legge.
Testo in vigore dal 13 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
