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All'onere di lire 63 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le leggi di approvazione del bilancio dello Stato in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981, stabilendo la quota parte degli stanziamenti che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare e suddette operazioni alle condizioni e alle modalita' che saranno di volta in volta stabilite con le leggi di Approvazione del bilancio.
Testo in vigore dal 13 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
