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Il piano generale di ammodernamento o variazioni al medesimo, nonche' eventuali piani parziali, saranno approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa con la regione Sardegna e sentito il parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata dal commissario della gestione. In sede di applicazione del piano dovra' essere sentito il parere del comitato per le gestioni governative ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

Testo in vigore dal 5 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;309~art5 · fonte del testo