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Al fine di realizzare il coordinamento dei servizi della gestione commissariale delle ferrovie meridionali sarde con altri servizi di trasporto, eliminando situazioni concorrenziali e servizi superflui, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato, d'intesa con la regione Sardegna, ad esercitare, per mezzo della gestione governativa suddetta, valutando la situazione esistente in relazione anche ai prevedibili sviluppi ed orientamenti del traffico, altri autoservizi ordinari, integrativi ed a contratto della rete locale dei trasporti, che servano, con la medesima, un unico bacino di traffico, nonche' a rilevare dagli attuali concessionari, usufruendo delle somme di cui all'articolo 3, autoservizi interferenti o interdipendenti per finalita' di traffico con i servizi sostitutivi della ferrovia.
Testo in vigore dal 5 agosto 1974 al 22 dicembre 2008
