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Il rilievo dei servizi di cui al precedente articolo 6 potra' essere effettuato corrispondendo il prezzo di stima del materiale rotabile e degli impianti, nonche' un corrispettivo che non potra' superare la sesta parte della somma degli introiti netti da oneri fiscali nei tre dei cinque anni precedenti il rilievo che hanno dato i maggiori prodotti. L'una e l'altra somma saranno determinate previa stima della competente direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il rilievo e' approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del comitato per le gestioni governative.
Testo in vigore dal 5 agosto 1974 al 22 dicembre 2008
