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La gestione governativa e' autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

Testo in vigore dal 5 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;309~art8 · fonte del testo