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La gestione governativa e' autorizzata a vendere il materiale d'armamento, il materiale rotabile e di esercizio fuori d'uso a mezzo di apposite gare, il cui prezzo base sara' determinato su conforme parere dell'ufficio tecnico erariale. Il ricavato delle vendite affluira' ai fondi di rinnovo di detti materiali e potra' essere utilizzato dalla gestione con l'autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Testo in vigore dal 5 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;309~art9 · fonte del testo