Testo vigente dal 8 giugno 1929
Corte costituzionale
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
- 27 settembre 2001
Sentenza n. 329/2001
Questione infondataLeggi la pronunciaLa vigenza dell'art. 18 della legge n. 847 del 1929, che reca disposizioni in materia matrimoniale, non è venuta meno a seguito dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 (reso esecutivo in Italia con la legge n. 121 del 1985), recante modificazioni al Concordato del 1929 dal momento che il contenuto della norma in questione esclude che sia sopravvenuta la sua abrogazione - tanto espressa che tacita - per effetto del predetto Accordo modificativo; ché, anzi, da quest'ultimo può desumersi l'applicabilità della norma in assenza di altre previsioni e in attesa di un nuovo intervento del legislatore. - Sulla disciplina della materia matrimoniale concordataria, dopo l'Accordo del 1984, vedi sentenza, qui richiamata, n. 421/1993.
Art. 3 cost. · Art. 129 c.c. · Art. 129-bis c.c. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Rinviano a questo articolo
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Versioni nel tempo
Di questo articolo abbiamo una versione sola
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art18 · fonte del testo
