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Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1986, n. 911, e' sostituito dal seguente: "2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1987, fino all'importo massimo di lire 1.990.560.939.000".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-10-24;439~art2 · fonte del testo