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All'articolo 17 della legge 22 dicembre 1986, n. 911, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le somme iscritte ai capitoli 1118 e 4536 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1987, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".

Testo in vigore dal 31 ottobre 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-10-24;439~art4 · fonte del testo