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All'articolo 21 della legge 22 dicembre 1986, n. 911, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Alle spese di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1987, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato".
Testo in vigore dal 31 ottobre 1987 al 22 dicembre 2008
