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Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, e' sostituito dal seguente: "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e' stabilito in L. 117.000 miliardi". Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, e' sostituito dal seguente: "17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771 e 6872". Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, e' sostituito dal seguente: "18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.500.000.000.000, lire 320.000.000.000 e lire 40.000.000.000". All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, e' aggiunto il seguente: "29-bis. Le somme iscritte ai capitoli numeri 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi".

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1989-11-10;367~art3 · fonte su Normattiva