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All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, alle amministrazioni statali interessate, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le disponibilita' in conto residui e cassa esistenti sul capitolo n. 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica".

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 22 dicembre 2008

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