Art. 5 — Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1993 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
Testo in vigore dal 10 novembre 1993 al 22 dicembre 2008
