Art. 2 — Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
All'articolo 2, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «26.500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni». All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni». Il comma 27 dell'articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 184, e' sostituito dal seguente: «27. In relazione alle necessita' derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale"».
Testo vigente dal 26 ottobre 2012
