Art. 4 — Disposizioni diverse
All'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 (Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato». All'articolo 18, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale dei corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2017».
Testo vigente dal 29 settembre 2018
