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Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per fare fronte all'assolvimento dei suoi compiti, e' autorizzato ad attribuire incarichi speciali, con contratti di diritto privato, ad esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, nel numero massimo di dieci unita' e con remunerazione da stabilirsi con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale. Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Testo in vigore dal 23 agosto 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;441~art1 · fonte su Normattiva