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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 agosto 1985 al 22 dicembre 2008
