Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacita' motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. 2 L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 53-bis, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico"".

Testo in vigore dal 25 dicembre 2019 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 167/1991

    Questione inammissibile
    18 aprile 1991

    La mancata previsione di un'agevolazione fiscale (nella specie: riduzione dell'aliquota I.V.A.) per l'acquisto di autoveicoli "non adattati" allo scopo di soddisfare l'esigenza del trasporto degli handicappati non in grado di muoversi senza particolari ausili, ma che possono usufruire di veicoli in tutto eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap, non è costituzionalmente censurabile, incidendo, tale censura, sulla scelta dei fini di politica sociale che è demandata esclusivamente alla discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 9 aprile 1986, n. 97).

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 25 dicembre 2019. 2 parole tolte.

… a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invaliditolto: ... per ridotte o impedite capacita' motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta … norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. tolto: 2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al … sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistatoaggiunto: . Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 53-bis, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-04-09;97~art1 · fonte del testo