Art. 102
[1]Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle societa' saranno emanate con decreto reale.
[2]Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva