Art. 102

[1]Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle societa' saranno emanate con decreto reale.

[2]Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art102 · fonte su Normattiva