Art. 119
[1]I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
[2]Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva