Art. 136
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[1]Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.
[2]Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita' perche' nati anteriormente al 1° luglio 1939.
[3]I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facolta' di chiedere l'assegno vitalizio anche per le successioni gia' aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 24 febbraio 1963 · versione 0 su Normattiva