Art. 145
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[1]Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente al 1° gennaio 1866, ma il concedente puo' chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla trentesima parte del laudemio.
[2]Se il titolo costitutivo, la legge o la consuetudine prevedono il pagamento di piu' laudemi di specie diversa, si ha riguardo, agli effetti dell'aumento del canone, al laudemio di maggiore importo.
[3]Per la determinazione del laudemio si applica il secondo comma dell'art. 11 della legge 11 giugno 1925, n. 998.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 7 agosto 1966 · versione 0 su Normattiva