Art. 172

Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualita' della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purche' la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art172 · fonte su Normattiva