Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualita' della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purche' la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva