Art. 1511 c.c.Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualita' apparenti decorre dal giorno del ricevimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1511 · fonte su Normattiva