Art. 199
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non puo' continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva