Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva