Art. 204

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[1]Le societa' civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purche' questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.

[2]Le societa' civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle societa' semplici a partire dal 1° luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori. 1

[3]Alle societa' civili costituite in forma di societa' per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di societa'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma, 206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R. decreto 20 marzo 1942, n. 318, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui sara' dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".

Testo vigente dal 9 febbraio 1945 al 11 giugno 1947 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art204 · fonte su Normattiva