Art. 215
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[1]Le societa' per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della societa' per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
[2]Le societa' per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 9 febbraio 1945 · versione 0 su Normattiva