Art. 230

Salvo quanto e' disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del R. decreto 28 marzo 1929 n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sara' provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art230 · fonte su Normattiva