Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso e' preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva