Art. 251
[1]Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30)).
Testo vigente dal 5 marzo 1986, tuttora in vigore · versione 14 su Normattiva