Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicita', si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva