Art. 34-bis

[1]((Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

[2]Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art34bis · fonte su Normattiva